IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, lettera c),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre  2006,
n. 314, recante regolamento per  la  disciplina  dell'assegnazione  e
della  gestione  degli  alloggi  di   servizio   per   il   personale
dell'Amministrazione penitenziaria; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2020; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 settembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
                      15 novembre 2006, n.  314 
 
  1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
novembre 2006, n. 314, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10, la lettera a) e' soppressa; 
    b) dopo il comma 13, e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Per la determinazione dei canoni  degli  immobili  ubicati
nei centri storici di tutti i Comuni  si  fa  riferimento  al  valore
minimo di mercato  calcolato  sulla  base  delle  ultime  rilevazioni
semestrali pubblicate dalla Banca dati delle  quotazioni  immobiliari
dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
Con provvedimento  del  Direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse sono determinati i  coefficienti  di  merito  delle  predette
unita' immobiliari che  tengono  conto  della  presenza  o  meno  di:
ascensore;   pertinenze;   esposizione   all'aperto;   impianto    di
riscaldamento autonomo o  centralizzato;  ingresso  dalle  portinerie
degli istituti penitenziari.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma  della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e)». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 6,  della
          legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria): 
              «Art.  18   (Disposizioni   relative   all'obbligo   di
          residenza  e  casi  di   permanenza   in   caserma   o   di
          reperibilita'). - 1.-5. (Omissis). 
              6. Il comandante del reparto ha l'obbligo di alloggiare
          nell'alloggio di servizio, del quale  usufruisce  a  titolo
          gratuito. 
              7. (Omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  10  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 15  novembre  2006,
          n. 314, cosi' come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10 (Determinazione del canone di occupazione).  -
          1. Per gli alloggi  assegnati  in  concessione  onerosa  ai
          sensi  dell'articolo  6,  il  canone  di   occupazione   e'
          stabilito  moltiplicando  per  3,85  per  cento  il  valore
          locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalita'  del
          presente articolo. 
              2. Il valore locativo e' determinato dal prodotto della
          superficie convenzionale per il costo a metro quadrato. 
              3. La superficie convenzionale e' stabilita sommando: 
                  a) la superficie abitabile dell'alloggio; 
                  b) il 25 per cento della superficie di autorimesse,
          terrazzi,  cantine  e  simili   pertinenze   in   godimento
          esclusivo del concessionario. 
              4. Le superfici di cui al comma 3,  lettere  a)  e  b),
          sono misurate al netto dei muri perimetrali interni.  Dalla
          superficie, e' detratta, nella misura del 50 per cento,  la
          superficie dei vani con altezza  utile  inferiore  a  metri
          1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza. 
              5. Il costo base  a  metro  quadrato  per  gli  alloggi
          costruiti prima del 31 dicembre 1975, e' fissato in: 
                  a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte,
          Valle d'Aosta,  Liguria,  Lombardia,  Trentino-Alto  Adige,
          Veneto,  Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana,
          Umbria, Marche e Lazio; 
                  b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania,
          Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,  Calabria,  Sicilia  e
          Sardegna. 
              6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al  31
          dicembre  1997,  il  costo  base  a   metro   quadrato   e'
          determinato applicando i decreti adottati per ciascun  anno
          dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22
          della legge 27 luglio 1978, n. 392, abrogato  dall'articolo
          14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 
              7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997,
          il costo base e' determinato adeguando i valori fissati dal
          decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  in  data  18
          dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  303
          del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per  cento  della
          variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatesi
          negli anni precedenti. 
                8.  Al  costo  base  sono  applicati  i  coefficienti
          correttivi stabiliti in funzione della  classe  demografica
          dei comuni, dell'ubicazione, del livello  di  piano,  dello
          stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio,  dello
          stato di disagio, come individuati ai successivi  commi  9,
          10, 11, 12, 13 e 14. 
              9. In relazione alla classe demografica, si applicano i
          seguenti coefficienti: 
                  a)  1,20  per  gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 500.000 abitanti; 
                  b)  1,10  per  gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 250.000 abitanti; 
                  c)  1,05  per  gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 100.000 abitanti; 
                  d)  0,95  per  gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione superiore a 50.000 abitanti; 
                  e)  0,90  per  gli  immobili  siti  in  comuni  con
          popolazione inferiore a 50.000 abitanti. 
              10. In  relazione  all'ubicazione  degli  immobili  sul
          territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti: 
                    a) (soppressa); 
                  b) 1,10 per la zona urbana compresa tra  il  centro
          storico e la zona periferica; 
                  c) 1,00 per la zona urbana periferica; 
                  d) 0,90 per la zona agricola. 
              11. In relazione al livello di piano dell'alloggio,  si
          applicano i seguenti coefficienti: 
                  a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno; 
                  b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi; 
                  c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano. 
              12.  In  relazione  allo  stato  di   conservazione   e
          manutenzione  dell'alloggio,  si   applicano   i   seguenti
          coefficienti: 
                  a) 1,00 se lo stato e' normale; 
                  b) 0,80 se lo stato e' mediocre; 
                  c) 0,60 se lo stato e' scadente. 
              13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio  e'
          situato    sull'area    di     pertinenza     dell'istituto
          penitenziario. In tale  caso  si  applica  un  coefficiente
          correttivo pari a 0,50. 
              13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili
          ubicati  nei  centri  storici  di  tutti  i  comuni  si  fa
          riferimento al valore minimo  di  mercato  calcolato  sulla
          base delle ultime rilevazioni semestrali  pubblicate  dalla
          Banca dati delle quotazioni  immobiliari  dell'Osservatorio
          del mercato immobiliare  dell'Agenzia  delle  entrate.  Con
          provvedimento del direttore generale del personale e  delle
          risorse sono determinati i  coefficienti  di  merito  delle
          predette  unita'  immobiliari  che  tengono   conto   della
          presenza o meno di: 
                ascensore; 
                pertinenze; 
                esposizione all'aperto; 
                impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; 
                ingresso    dalle    portinerie    degli     istituti
          penitenziari. 
              14. Il canone di occupazione e' aggiornato ogni anno in
          misura pari al 75  per  cento  della  variazione  accertata
          dall'ISTAT  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per   le
          famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatesi  nell'anno
          precedente.».